La pesca a mosca in provincia di viterbo

LICENZA DI PESCA ANNO ZERO

Licenza di pesca, anno zero: dalle numerose discussioni sentite e lette sui forum mi nasce il desiderio di dare un piccolo contributo per chiarire tutti i dubbi circa la validità della licenza di pesca al di fuori della propria Regione.

Tali dubbi nascono da una legislazione regionale non coerente ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nonchè da una approssimativa interpretazione degli operatori del settore.

La convinzione di esercitare in modo legittimo il nostro hobby preferito discende da una interpretazione letterale delle norme regionali in materia di pesca e dal buon senso.

Il primo elemento da considerare è che ogni cittadino è soggetto alla legislazione della Regione di appartenenza. A tal riguardo bisogna distinguere tra il titolo, cioè l’atto che autorizza il fare, e le modalità di esercizio dell’attività. Ciò vuol dire che si può pescare su tutto il territorio nazionale con la licenza di pesca della propria Regione, ma che si deve osservare la regolamentazione delle modalità vigenti della Regione dove al momento si esercita la pesca.

Se si pesca in altra Regione, ad esempio, si deve osservare la misura minima, il periodo di pesca, il possesso del tesserino segnacatture, il numero dei capi catturabili etc, seguendo quanto prescritto da questa, fermo restando il possesso della licenza della Regione di appartenenza.

Il secondo elemento è che la licenza di pesca non è scomparsa ma è stata sostituita, da molte legislazioni regionali, dal bollettino di pagamento della tassa di concessione regionale.
Forti dubbi nascono, invece, per alcune categorie di pescatori laziali.

L’art. 9 bis della legge regionale del Lazio n.87/1990, introdotto dalla legge regionale Lazio 86/2018, prevede al comma 2 che “la licenza non è richiesta per l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 e ai cittadini disabili ex legge 104/92”.

A fronte di tale previsione la Regione Toscana prevede al comma 4, art.15 della legge regionale 7/2005 che “le esenzioni dall’obbligo della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana”.

E’ di tutta evidenza l’incostituzionalità della norma sotto il profilo della discriminazione dei cittadini, ma, soprattutto, denota l’assoluta mancanza di senno del legislatore toscano. Infatti, chi si trovasse nelle condizioni del citato art.9bis l.r.87/90 del Lazio è nell’impossibilità di ottenere alcun titolo perché non previsto, oppure pagare il bollettino con una cifra a caso, senza alcun valore, da esibire nelle altre Regioni.

Lo stesso dubbio si presenta laddove le altre Regioni, in modo corretto come l’Umbria, prevedono che l’esercizio della pesca è possibile solo in possesso della licenza della Regione di
provenienza. Se si assume che i pescatori laziali ricompresi nella previsione dell’art.9 bis legge 87/90 siano privi di licenza vuol dire che possono pescare, in modo agonistico e dilettantistico, solo
nel Lazio: un’assurdità!

In merito non risultano pronunce giurisdizionali, forse per maggior buonsenso della vigilanza o per la sua endemica assenza.

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by Stefano Donelli

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