La pesca a mosca in provincia di viterbo

Statuto

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TUSCIA FLY CLUB”

(TUSCIA FLY CLUB – ASD)

 Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quando previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni , al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 e, dalla sua entrata in  vigore, per quanto compatibile, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica  “TUSCIA FLY CLUB ASD”.

L’Associazione ha sede nel comune di Soriano nel Cimino (VT) – C.da Pantane, 27. Il cambio di sede all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dall’Assemblea Sociale e non comporta modifica statutaria.

 Il TUSCIA FLY CLUB – ASD (di seguito “TFC ASD”) è una Associazione culturale e sportiva. E’ apartitica, autonoma, indipendente, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il TFC ASD potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito “sezioni”, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività sportive dilettantistiche.

Essa persegue finalità d’utilità sociale nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promuovendo una tipologia di sport dilettantistico che preservi, insieme alla qualità della vita di chi lo pratica, gli habitat naturali in cui questo è esercitato.

Il TFC ASD considera come “agonistiche” solo gare di lancio tecnico con attrezzatura da pesca a mosca e gare di costruzione di mosche artificiali.

Non ritiene pertanto le cosiddette “gare di pesca” attività agonistica e conseguentemente non organizza né sostiene gare di pesca sul pesce comunque organizzate. Inoltre non  sostiene né organizza attività che contribuiscano a danneggiare o modificare l’ambiente acquatico.

In particolare, costituisce il suo oggetto sociale la pratica della pesca a mosca con coda di topo e l’organizzazione delle seguenti attività sportive dilettantistiche:

LANCIO TECNICO CON ATTREZZATURA PER LA PESCA CON LA MOSCA CON CODA DI TOPO (con specifica esclusione delle gare di pesca con pesce immesso o naturale comunque organizzate) compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Può praticare e organizzare tutti gli altri sport e le discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, nonché le attività sportive riconosciute dall’Ente e/o dalla Federazione cui aderisce, anche se non riconosciute dal CONI, e tutte le attività di interesse generale consentite dalla legge ai soggetti senza fini di lucro purché non in contrasto con il presente statuto.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati ed ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e  protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona.  

Considerato il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale, esercita a tal fine, in favore dei propri associati e dei loro familiari, dei propri tesserati non associati e di terzi, l’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 4 del presente statuto.

Il TFC ASD può svolgere attività diverse da quelle indicate, purché siano ad esse strettamente connesse, accessorie o integrative e non in contrasto con il proprio Statuto.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività secondarie e strumentali, strettamente connesse all’attività sportiva dilettantistica, di cui all’art. 5 del presente statuto.

L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

A tal fine il TFC ASD può collaborare con tutte le Organizzazioni, Associazioni, Enti ed altri soggetti che si prefiggano scopi analoghi e in tutte le occasioni in cui le rispettive azioni e finalità concorderanno.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Titolo II

Attività esercitate

Il TFC ASD è fondato con l’obiettivo principale di contribuire ad indirizzare l’attività della pesca dilettantistica secondo il principio della tutela della fauna ittica e del rispetto del patrimonio naturalistico, che costituiscono beni inalienabili ed insostituibili non solo per coloro che esercitano attività ricreative, ma per l’intera comunità.

A tal fine il TFC ASD può collaborare con tutte le organizzazioni, associazioni ed enti che si prefiggano scopi analoghi, in tutte le occasioni in cui le rispettive azioni e finalità concorderanno

Tra queste azioni, sono considerate prevalenti:

  1. diffusione dei principi etici di rispetto, tutela e salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, delle acque e delle specie ittiche;
  2. promozione e realizzazione di iniziative che favoriscano la diffusione della tecnica della pesca a mosca con coda di topo, con particolare riguardo ma non esclusivamente alla provincia di Viterbo ed in qualsiasi altro territorio che ritenga opportuno;
  3. organizzazione di manifestazioni/gare di lancio tecnico con attrezzatura di pesca a mosca con coda di topo;
  4. organizzazione di corsi di lancio con attrezzatura di pesca a mosca con coda di topo.
  5. organizzazione di corsi di costruzione di mosche artificiali e/o attrezzatura per la pesca a mosca nonché corsi teorico/pratici di qualsiasi materia od argomento finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione della pesca (specificatamente ma non esclusivamente) con la mosca;
  6. diffondere in ambito locale, nazionale, internazionale le esperienze acquisite nel campo della pesca con la mosca;
  7. recupero, promozione, divulgazione di arti, tradizioni usi e costumi locali e non;
  8. realizzazione di laboratori permanenti o temporanei e corsi di formazione per lo sviluppo alieutico, turistico, artistico, culturale, ambientale e naturalistico;
  9. valorizzazione e promozione delle bellezze naturali, nonché del patrimonio storico, archeologico e ambientale del luogo nel massimo rispetto delle peculiarità locali;
  10. organizzazione di manifestazioni, convegni, eventi, mostre, gite, escursioni, workshop e quanto altro si ritiene utile in particolare per la divulgazione della pesca con la mosca;
  11. sviluppare attività di carattere sociale;
  12. prestare assistenza ed informazione turistica, anche in forma di collaborazione con le strutture esistenti;
  13. predisporre proposte ai soggetti istituzionali e Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di interventi specifici di gestione e valorizzazione del territorio, nonché tutela e salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, delle acque e delle specie ittiche con particolare riferimento, non esclusivo, al territorio della Provincia di Viterbo;
  14. offrire collaborazione e sostegno ad altri soggetti ed Associazioni nella realizzazione di iniziative che favoriscano la diffusione della tecnica della pesca a mosca con coda di topo, la gestione, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, delle acque e delle specie ittiche;
  15. promuovere forme di collaborazione tra Associazioni operanti con obiettivi concordi al TFC ASD a pescatori ed altri soggetti operanti nel settore che ne condividano le finalità nel rispetto dell’ambiente acquatico, al fine di favorire lo scambio e la circolazione di informazioni, materiali, esperienze e opinioni su temi specifici della pesca a mosca;
  16. perseguire finalità di utilità sociale nel campo della tutela e valorizzazione ambientale, anche attraverso la promozione di sport dilettantistici che preservino gli habitat naturali dei territori in cui vengono esercitati. In particolare, l’Associazione si propone di perseguire e promuovere la pratica della pesca ricreativa con la mosca artificiale, secondo il principio della tutela della fauna ittica e del patrimonio naturalistico in generale, secondo i dettami della sostenibilità turistica e sociale, ampliandone la conoscenza in tutti i suoi aspetti storici, tecnici, turistici, sociali, sportivi, culturali, educativi, editoriali, ecc.;
  17. ampliare la conoscenza della cultura e delle tradizioni locali non solo in campo alieutico in tutte le loro espressioni;
  18. effettuare studi, progettazioni, editoriali e ogni altra iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo delle risorse locali con particolare riferimento alla pesca con la mosca;
  19. occuparsi di progetti territoriali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni o organismi che svolgono a qualsiasi titolo attività a livello provinciale, regionale, nazionale o sopranazionale, mirati allo sviluppo e al recupero della competitività del territorio, sia nell’ottica della creazione di nuove opportunità lavorative che in quella della conquista di nuovi mercati, purché le finalità dalle stesse perseguite non siano in contrasto con il presente statuto;
  20. promuovere, attraverso le attività espletate, l’internazionalizzazione del “Sistema Tuscia” e, più in generale di tutte le aree interessate dalle suddette attività, attraverso la creazione e promozione di prodotti turistici e l’attrazione di flussi turistici da e per l’estero;
  21. tradurre la cultura locale dei territori interessati dalle attività dell’Associazione in studi, elaborazioni, progetti, prodotti editoriali, iniziative e manifestazioni collettive di vario genere;
  22. approfondire, attualizzare e diffondere i principi delle culture locali in ogni loro espressione, e individuare soluzioni alle problematiche socio-culturali connesse allo sviluppo turistico del territorio;
  23. valorizzare e diffondere i propri lavori presso il più vasto pubblico;
  24. svolgere attività improntate (dirette) alla difesa del territorio in tutti i suoi aspetti: ecologico, urbanistico, artistico e sociale, e in tutte le sue potenzialità: turistiche, sportive, produttive e di gestione del tempo libero, contro ogni forma di sfruttamento e degrado;
  25. promuovere e diffondere vendita di prodotti agricoli (anche di qualità/biologici) e promozionali con punti vendita realizzati in proprio e/o da terzi in ottemperanza agli scopi sociali;
  26. stipulare con enti pubblici e privati ed organismi nazionali ed internazionali, contratti e convenzioni,
  27. organizzare qualsiasi attività (per esempio gite, escursioni, campi-scuola ecc.) per estendere la conoscenza e la (ri)valutazione di zone di interesse socio-turistiche-ambientali-sportive sia in Italia sia all’estero.

Per il perseguimento dei propri fini, l’Associazione intende promuovere attività di vario genere, quali in particolare:

  1. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni cinematografiche e produzioni documentaristiche, concerti, ecc. sia in Italia sia all’estero;
  2. attività di formazione: corsi di formazione teorico/pratici (inerenti le attività espletate/turismo sostenibile) per educatori, insegnanti, coadiutori didattici e operatori sociali, corsi base e di perfezionamento per l’apprendimento e la divulgazione delle tematiche legate alla pesca con la mosca ed alla rivalutazione del territorio nonché corsi di formazione per pescatori (non solo a mosca) per la migliore conoscenza delle tecniche e delle normative in essere (anche ma non esclusivamente in collaborazione con Enti ed Organismi istituzionali);
  3. attività editoriali: pubblicazione di bollettini, testate divulgative, notiziari, libri, opuscoli e pubblicazione di materiale editoriale sotto ogni forma (di comunicazione);
  4. dotarsi di elementi in grado di rivestire cariche ufficiali nel campo della difesa e controllo del territorio (per esempio, GGVVII o similari);
  5. l’Associazione potrà aprire sedi secondarie sul territorio nazionale, la cui gestione/regolamentazione sarà oggetto di apposito regolamento;
  6. ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

 

I proventi delle attività, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L’adesione all’Associazione è libera. Lo statuto regolamenta le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri.

Il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, e hanno diritto di essere eletti. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci minori sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne ha la potestà genitoriale.

L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi. Ha inoltre l’obbligo di iscriversi nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’articolo 21 del codice civile, sentito l’organismo competente per legge. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto come disposto dall’art. 24 del presente statuto.

L’Associazione è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in particolare la propria attività del LANCIO TECNICO CON ATTREZZATURA PER LA PESCA CON LA MOSCA CON CODA DI TOPO (ed in subordine costruzione di mosche artificiali per la pesca) – con specifica esclusione delle gare di pesca con pesce immesso o naturale comunque organizzate – compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal Registro nazionale delle attività sportive e dilettantistiche.

 Art. 5 – Attività secondarie e strumentali all’attività sportiva dilettantistica

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione può esercitare ed organizzare le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 4 e strettamente connesse alle stesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport.

In particolare può esercitare, organizzare e gestire le seguenti attività:

  • attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati, ai propri tesserati non associati ed gli associati e tesserati dell’Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;
  • ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto registro, purché riconosciuta dagli enti cui l’associazione è affiliata e con specifica esclusione delle gare di pesca sul pesce immesso o naturale;
  • in quanto affiliata ad Ente ricompreso tra quelli di cui art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287 iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei famigliari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto fanno parte di una unica organizzazione nazionale, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR;
  • ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 – Gestione delle attività organizzate

  • Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o federazione nazionale a cui l’associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti ed ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
  • Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.
  • Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo o da un eventuale regolamento approvato dall’Assemblea degli Associati. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. I volontari debbono essere assicurati (con oneri e spese interamente a carico dell’Associazione) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  • Per l’esercizio e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell’esercizio diretto di tali attività, di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale, di prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e delle altre prestazioni lavorative consentite dalle legge.
  • Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021 potrà avvalersi delle collaborazioni previste da tale decreto.

Titolo III – Funzionamento

Art. 7 – Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio e scritture contabili

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il 30 Aprile.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili e immobili di proprietà;
  • dalle eccedenze degli esercizi annuali;
  • da donazioni, erogazioni, lasciti;
  • da quote di partecipazioni societarie;
  • da obbligazioni e altri titoli pubblici;
  • dal fondo di riserva;
  • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 24 del presente statuto.

Art. 9 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
  2. dai proventi della gestione del patrimonio;
  3. dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
  4. dalle attività di raccolta fondi;
  5. dai contributi di Soci e di altre persone fisiche;
  6. dai contributi di Enti Pubblici e privati;
  7. dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  8. da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
  9. da sponsorizzazioni;
  10. eredità, donazioni e legati;
  11. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  12. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  13. contribuzioni da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di iniziative ed attività previste dall’agenda stabilita in sede di Assemblea dei Soci;
  14. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  15. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  16. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  17. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  18. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali del TFC ASD;
  19. beni mobili ed immobili acquisiti a vario titolo, purché regolarmente registrati e necessari allo svolgimento delle iniziative ed attività proprie dell’Associazione e/o previste dall’agenda stabilita dal Presidente e dal Consiglio Direttivo che rendiconterà annualmente con la presentazione del “Bilancio a consuntivo”, all’Assemblea dei Soci.

Tutti i beni appartenenti al TFC ASD sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede del TFC ASD e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile annualmente.

Art. 10 Bilancio

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2023.

I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione ha l’obbligo di approvare il rendiconto economico finanziario entro 4 mesi dal termine dell’esercizio sociale. Competente all’approvazione è l’Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo statuto. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i Soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

L’attività economica annuale del TFC ASD si svolge in un arco di tempo compreso tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Cassiere/Tesoriere incaricato produce il “Bilancio a consuntivo”, relativo all’annualità precedente, con cui giustifica all’Assemblea dei Soci lo stato patrimoniale attuale e che rispecchia fedelmente la gestione economico/finanziaria dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci provvede ad approvare il “Bilancio a consuntivo”.

Il Consiglio Direttivo può posticipare il suddetto termine fino ad un massimo di tre mesi, qualora sia ritenuto necessario.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

L’Associazione utilizza gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa strettamente connesse, comprese quelle inserite nel successivo Bilancio Preventivo.

Nell’arco della vita dell’Associazione non è prevista la distribuzione tra i Soci, a qualsiasi titolo, di eventuali utili desumibili dal Bilancio a Consuntivo e/o derivanti dallo svolgimento delle iniziative ed attività proprie dell’Associazione e/o previste dall’agenda stabilita in sede di Assemblea dei Soci per l’annualità precedente.

Tutte le cariche sociali previste in seno all’Associazione e le attività che queste comportano, volontariamente svolte dal Socio, non sono considerate attività lavorativa ed in nessun caso sono retribuibili dall’Associazione.

Eventuali spese vive sostenute dal singolo Socio e dei Componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente ai fini dello svolgimento di iniziative o attività proprie dell’Associazione, saranno rimborsate previa approvazione preventiva del Consiglio Direttivo e dietro presentazione di documentazione attestante l’avvenuta spesa.

Titolo IV – Gli Associati e i Tesserati non associati

Art. 11 – Adesione all’Associazione

Possono aderire al TFC ASD tutti coloro che desiderino farne parte e ne condividano i principî e le finalità. Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L’adesione al TFC ASD è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto del Consiglio Direttivo di potersi esprimere in merito ad eventuali sospensioni, provvisorie o definitive, in caso di inadempienza del Socio al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all’interessato entro sessanta giorni. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In questo caso, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, che si riuniscono su richiesta del Presidente, si esprimono a maggioranza.

Trascorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di adesione, varrà il tacito assenso.

L’iscrizione si intende per anno solare (01/01 al 31/12).

Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Con la domanda di adesione si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati ed i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento.

L’adesione all’Associazione comporta, indistintamente per tutti i Soci, il diritto a partecipare attivamente alla vita del TFC ASD ed a tutte le iniziative ed attività previste. Nel caso di Socio minorenne, pari diritto/dovere viene esercitato dal genitore facente veci.

Esclusivamente per il Socio Ordinario maggiorenne, l’adesione consente il diritto di voto nella Assemblea dei Soci, in via diretta o indiretta (unicamente con delega sottoscritta temporanea, non permanente e non nidificabile), per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti accessori, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e per ogni altra questione che comporti una scelta di maggioranza.

Tutti i Soci del TFC ASD possono proporre iniziative ed attività al vaglio del Presidente e del Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, che si riservano il diritto di fare propria la proposta con votazione a maggioranza.

Tutti gli associati del TFC ASD hanno facoltà di intervenire e di avanzare proposte per concorrere a individuare gli obiettivi e le priorità dell’Associazione da perseguire nel breve, medio e lungo periodo.

Tutti i Soci del TFC ASD hanno l’obbligo di contribuire alle spese da sostenersi per lo svolgimento delle attività previste, versando una quota associativa annuale, la cui entità deve essere stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci.

Il versamento della quota, obbligatorio, è condizione inderogabile per l’ammissione e/o la permanenza al TFC ASD in qualità di Socio.

I Soci possono essere chiamati ad un supplemento straordinario di contribuzione in caso di necessità, determinata da imprevisti, la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato.

L’associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente statuto e dello statuto della federazione sportiva e/o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione aderisce, condividendone le attività ed i progetti, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.

Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente statuto e dello statuto della federazione sportiva e/o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione aderisce, per partecipare all’attività da essa organizzata.

La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

Art. 12 Diritti degli associati e dei tesserati non associati.

Gli associati hanno diritto:

  1. a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  2. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
  3. a partecipare alle assemblee;
  4. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
  5. ad approvare i bilanci;
  6. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.

I tesserati non associati hanno diritto:

  • a partecipare alle attività dell’Associazione e dell’Associazione cui è affiliata per la quale si sono tesserati, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Non ha diritto di voto alle assemblee.
  • ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Art. 13 Doveri degli associati e dei tesserati non associati

Gli associati ed i tesserati sono tenuti:

  1. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
  2. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
  3. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
  4. ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata, con specifica esclusione delle gare di pesca con pesce immesso o naturale;
  5. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi sociali dell’Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell’Ente di Promozione sportiva cui l’Associazione aderisce.

Gli Associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.

Art. 14 Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato.

La qualifica di Socio del TFC ASD è acquisita al momento del versamento della quota sociale annua, previa conferma da parte del Consiglio Direttivo che valuta ed eventualmente approva la domanda di adesione.

Tutti i Soci del TFC ASD possono, in qualsiasi momento, recedere dalla loro posizione, informando per iscritto il Presidente a mezzo posta RR; il Presidente, preso atto della scelta, ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Successivamente al recesso, il fuoriuscito non ha diritto alla restituzione di eventuali versamenti in denaro già effettuati al TFC ASD quali quote sociali annue, ordinarie o straordinarie.

Eventuali altre forme di contribuzione, in danaro o materiale di qualsiasi genere, temporaneamente affidati al Club, saranno restituiti dietro richiesta scritta.

Successivamente al recesso, qualora l’Associato non abbia ancora versato la quota sociale annua, questa non dovrà essere versata.

Il Consiglio Direttivo assumendo funzione di Collegio Disciplinare, ha facoltà di deliberare l’espulsione del Socio dal TFC ASD in seguito a oggettive gravi mancanze nei confronti degli altri associati: per comportamenti considerati indecenti, indecorosi o irrispettosi nei confronti dei Soci, del Consiglio o di altri soggetti; per mancato rispetto dello Statuto o di Regolamenti; per mancato versamento della quota associativa, ordinaria o straordinaria.

L’espulsione del Socio dal TFC ASD viene notificata dal Consiglio Direttivo, a firma del Presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o della comunicazione scritta in qualsiasi altra forma che preveda conferma di ricezione).

L’espulso, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni/motivazioni/contestazioni alla decisione per iscritto. Il Consiglio Direttivo si riserva di prendere in esame tale materiale per una successiva decisione finale nominando se necessario una Commissione interna la cui decisione è inappellabile.

L’espulso non ha diritto alla restituzione di eventuali versamenti in denaro già effettuati al TFC ASD quali quote sociali annue, ordinarie o straordinarie.

Il Consiglio Direttivo assumendo funzione di Collegio Disciplinare, ha facoltà di deliberare la sospensione del Socio dal TFC ASD per un determinato periodo, in seguito ad oggettive ma lievi mancanze da parte di quest’ultimo nei confronti degli altri associati, sia relativamente al ritardato versamento della quota associativa, ordinaria o straordinaria, che per comportamenti considerati indecenti, indecorosi o irrispettosi nei confronti dei Soci, del Consiglio o di altri soggetti.

La sospensione del Socio dal TFC ASD viene notificata dal Consiglio Direttivo, a firma del Presidente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altra comunicazione scritta in qualsiasi altra forma che preveda conferma di ricezione.

La sospensione non esime il Socio dal versamento delle quote sociali annue, ordinarie o straordinarie

La qualifica di associato o tesserato si perde per:

  1. dimissioni;
  2. scioglimento volontario dell’Associazione;
  3. decesso;
  4. revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
  5. sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell’Associazione e/o dell’Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l’Associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
  6.   mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei Soci sono il Consiglio Direttivo dell’Associazione e gli organi disciplinari dell’Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l’Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell’Organismo Sportivo cui l’Associazione aderisce, il Socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V – Organi dell’Associazione

Art. 15  – Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Sociale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Per disposizione di legge, o per volontà dell’Assemblea, può essere inoltre nominato un Organo di Controllo, anche monocratico. E’ garantita la loro eleggibilità libera, secondo il principio del voto singolo. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. L’Assemblea è sovrana. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Art. 16 – Assemblea Sociale

E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Le convocazioni, con pluralità di mezzi, purché sia garantita la loro massima conoscibilità ai soci, devono riportare l’ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale (30 aprile). In casi eccezionali la convocazione può essere prorogata di altri 3 mesi (30 Luglio).

In via straordinaria si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo od il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 10 giorni dalla richiesta e la celebrazione entro i successivi 10 giorni.

La convocazione deve pervenire a tutti gli aderenti, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio Sindacale, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza salvo quanto specificato nei paragrafi precedenti.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di urgenza comprovata il Presidente può convocare – anche telefonicamente – l’assemblea straordinaria con un preavviso di 48 ore.

La convocazione per tutte le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci è fatta mediante comunicazione – anche telefonica o via email – contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima convocazione, sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

È presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza dal Vice Presidente in carica, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina il Segretario d’Assemblea che provvede alla stesura del verbale sul relativo registro e ove lo ritenga opportuno, anche due scrutatori.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci:

  • approva il bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 7 del presente statuto,
  • delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Articolo 21 Codice Civile)
  • approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
  • delibera sui ricorsi in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione od ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;
  • determina le quote associative per l’anno successivo e formazione del Bilancio Preventivo per la nuova annualità.
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • esercita ogni potere non espressamente demandato dalla legge o dal presente statuto ad altro organo dell’Associazione.

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Non raggiungendosi il quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. Le deleghe non possono essere permanenti e non sono nidificabili.

I Soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Gli associati hanno diritto a consultarle e a chiederne eventualmente copia.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare agli eventi ed alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione, espulsione, radiazione.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

E’ eletto dall’Assemblea Sociale. E’ composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, Soci dell’Associazione, compreso il Presidente.

I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica e/o qualifica in altri club, società o associazioni sportive, dilettantistiche e non, nell’ambito della medesima disciplina facente o meno capo ad un ente di promozione sportiva o nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

  • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altrimenti pubblici e di soggetti privati;
  • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
  • attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
  • redige l’Agenda degli impegni futuri del TFC ASD;
  • assegna gli incarichi di lavoro;
  • approva i programmi di attività;
  • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • elabora i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività del TFC ASD, nonché il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redige il programma ed il bilancio del TFC ASD;
  • determina le modalità operative per l’attuazione del programma pluriennale fissato dall’Assemblea;
  • attua i provvedimenti disciplinari e risoluzione amichevole di eventuali controversie sorte all’interno del TFC ASD;
  • determina le modalità operative da adottare e delle direttive da impartire ai Soci per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità da perseguire;
  • adotta i provvedimenti che si rendano necessari a seguito del giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri;
  • delibera circa la sospensione, l’espulsione e la radiazione dei soci;
  • verifica l’operato dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci o consiglieri che hanno ricevuto incarichi specifici (che possono essere chiamati a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo per l’argomento relativo all’incarico)…

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria si riunisce di norma ogni 3 mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente – che provvederà alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 7 giorni – la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, od un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente dell’Associazione può convocare il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario in caso di necessità od urgenza con un preavviso minimo, anche telefonico. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente o dal Segretario su incarico del Presidente. La convocazione può essere fatta di norma per iscritto (anche via internet) od a voce (telefonicamente) in casi di urgenza. L’esecuzione può essere svolta sia in presenza sia in via informatica (videoconferenza).

  • Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  • Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.
  • Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  • Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile d’atti lesivi dell’immagine dell’TFC ASD. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere revocato secondo le modalità sopra indicate. Il suo posto viene preso dall’ultimo candidato nella lista dei votati.
  • Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Tutte le Assemblee del Consiglio Direttivo assumono funzione di Collegio Disciplinare.
  • Il Consiglio Direttivo si pronuncia sempre a maggioranza con votazione palese per alzata di mano.
  • In caso di recesso, decesso, rinuncia o revoca di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo nominativo dei non eletti.
  • Il TFC ASD è rappresentato di fronte a terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio Direttivo.
  • Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i Soci del TFC ASD con facoltà di voto alla data dell’Assemblea dei Soci (in quanto maggiorenni) possono candidarsi alle cariche sociali.

Tutte le cariche ricoperte in seno del TFC ASD sono gratuite ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle attività istituzionali.

Per la validità delle sue riunioni è prevista la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanza e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di affidare incarichi settoriali o specifici a seconda delle necessità dell’Associazione. Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili.

In caso di assenza di candidati, un consigliere può ricoprire più cariche sociali, purché non sia pregiudicato il buon andamento del Club e su approvazione del Consiglio Direttivo.

Il rapporto tra l’Associazione ed i Soci che ricoprono le diverse cariche sociali non è di tipo lavorativo e non prevede alcun riconoscimento o compenso economico, salariale, contributivo per le attività svolte, che sono da considerarsi di tipo esclusivamente volontaristico a titolo gratuito.

Art. 18  – Cariche Sociali

Il Presidente

È obbligatoriamente un Socio del TFC ASD.

E’ eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo stesso. Rimane in carica 5 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio di esercizio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio avvalendosi anche del supporto di altri Consiglieri. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono agli altri organi sociali. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dl Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo del TFC ASD e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri o aderenti al TFC ASD, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, con voto favorevole dei due terzi più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente, sentita l’Assemblea dei Soci, provvede a:

  1. redigere l’agenda delle iniziative e delle attività di interesse dell’Associazione, in relazione agli obiettivi e le priorità dell’Associazione da perseguire;
  2. determinare le modalità operative da adottare e le direttive da impartire ai Soci per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità da perseguire;
  3. verificare l’andamento delle iniziative e delle attività di interesse dell’Associazione e riferire all’Assemblea dei Soci;
  4. monitorare l’andamento del patrimonio, in accordo con il Cassiere;
  5. accogliere le comunicazioni, richieste e proposte dei Soci relativamente a: svolgimento delle iniziative e delle attività di interesse dell’Associazione; modifica dello statuto e dei regolamenti interni; operato di cariche sociali, per sottoporle all’esame dell’Assemblea dei Soci e/o del Consiglio Direttivo.

Il VicePresidente

È obbligatoriamente un Socio del TFC ASD.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica 5 anni.

È il diretto collaboratore del Presidente e ne assume i compiti in caso di suo impedimento.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

Il Segretario

È obbligatoriamente un Socio del TFC ASD.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica 5 anni.

Provvede all’attuazione delle disposizioni e delle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Redige il verbale delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Cura il Registro dei Soci in ottemperanza alla normativa vigente.

Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione del TFC ASD.

Il Cassiere/Tesoriere

È obbligatoriamente un Socio del TFC ASD.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica 5 anni.

Il Cassiere/Tesoriere cura la gestione della cassa del TFC ASD e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Provvede alla gestione amministrativa e contabile dei fondi del TFC ASD.

Ha il compito di vigilare sull’andamento della gestione economica del Club e di redigere i bilanci da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci.

I movimenti finanziari ascrivibili al patrimonio del TFC ASD sono oggetto di annotazione su apposito “Registro delle entrate e delle uscite” da parte del Cassiere, il quale si impegna a renderlo sempre disponibile al Presidente ed al Consiglio Direttivo. È obbligatoriamente un Socio del TFC ASD.

Tutte le cariche sociali ed i Soci incaricati di specifiche mansioni hanno l’obbligo di relazionare al Consiglio Direttivo sulle proprie attività con cadenze determinate dal Consiglio Direttivo. In caso di non ottemperanza, l’incarico può essere revocato dal Consiglio Direttivo.   

Titolo VI – Disposizioni varie e finali

Art. 20 – Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per il riconoscimento ai fini sportivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l’Associazione, tramite i soggetti dell’ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Si iscrive inoltre, qualora necessario, nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive.

Art. 21 – Obblighi di conformità

Anche ai fini di cui sopra, l’Associazione assume l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché gli statuti e regolamenti dell’Associazione cui è affiliata e degli Enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive e delle discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art. 22 – Rimandi al codice civile e alle leggi di settore

Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23 – Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice  Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo mobile ed immobile in possesso al momento della delibera dell’Assemblea dei Soci sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla vigente normativa, ad altra Associazione od organizzazione con finalità e statuto simili (v. art. 1), purché senza fini di lucro. Nell’impossibilità, il patrimonio sarà devoluto ad altro soggetto associativo di pubblica utilità, purché senza fini di lucro.

A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Al momento dello scioglimento, i Soci sono obbligati a ripianare eventuali situazioni debitorie, contribuendo ciascuno in parte uguale alla raccolta dei fondi necessari.

Per disciplinare quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, contenute nel Libro Uno del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel Libro Quinto del Codice Civile.

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